La parola all'Avvocato Palazzoli

Stomia e normative vigenti in ambito codice della strada: parla Diego Palazzoli, Avvocato e consulente ConvaTel®

Cari Amici,

l’uso dell’autovettura, specie in situazioni di carenze infrastrutturali, è divenuta una condizione di libertà e autonomia, al punto che, con una considerazione paradossale, potremmo dire che non si sceglie tanto il medico per la bravura, ma per la possibilità di parcheggio sotto il suo studio… Battute a parte, i problemi connessi all’uso di un’auto da parte degli stomizzati esistono e purtroppo, non sono ancora stati affrontati con la dovuta attenzione e sensibilità. Andremo quindi a considerare, in particolare, tre “punti dolenti”.

Il contrassegno per il parcheggio

Il punto focale è nell’equivoco suscitato dall’applicazione superficiale della norma, che concede tale agevolazione a chi sia in gravi difficoltà di deambulazione. Questo assunto, collegato all’improvvida iconografia del contrassegno handicap, con la nota immagine del disabile in carrozzella, fa sì che quando il medico della ASL vede entrare lo stomizzato, disinvoltamente sulle sue gambe, lo rimandi via subito, senza ascoltarlo più di tanto. Quel medico, però, ignora la peculiarità della condizione di chi porta la stomia. Al dunque, per provare a rimontare tale “pregiudizio”, si deve far capire che lo stomizzato è sì “in gamba sulle sue gambe”, purché non abbia la sacca di raccolta colma. Infatti, in quel caso, da un lato, urgenza di svuotarla, ma deve allo stesso tempo muoversi con cautela, per evitare che possa staccarsi. Quindi, in quei momenti di grande difficoltà, lo stomizzato è in grave difficoltà di deambulazione.

Abbiamo visto crescere in questi ultimi cinque anni la sensibilità dei medici delle ASL, ma manca ancora un’espressa previsione nel quadro normativo nazionale ed il consiglio è di presentarsi al medico della ASL muniti di un solido certificato di un medico del SSN, che attesti l’imprevedibile, frequente, riempimento della sacca di raccolta, con conseguente grave difficoltà deambulatoria, per via dell’elevato rischio di distacco.

Il rinnovo della patente

Tutti noi abbiamo visto persone affette da grave disabilità motoria, affiancarsi con la carrozzina a rotelle allo sportello del lato guida, aprirlo, issarsi con ammirevole agilità al volante di un’autovettura appositamente modificata, e partire senza esitazione. Dunque, è evidente che la disabilità non impedisce affatto la capacità di condurre un’autovettura e che ciò è espressamente consentito dal Codice della Strada. Infatti, persino chi fruisca dell’indennità di accompagnamento non è, solo per questo, nell’impossibilità di guidare, ovviamente ove soddisfi i requisiti generali.

A maggior ragione, chi sia stomizzato, ma abbia l’uso degli arti, in difetto di altre limitazioni, può liberamente condurre un’autovettura od un motoveicolo. La più immediata normativa di riferimento è data dall’art.119 del Codice della Strada e dall’art.321 del relativo Regolamento di esecuzione. Non è questa la sede per un approfondito esame della questione, ma la persona stomizzata - beninteso in difetto di altre patologie e/o menomazioni - non deve temere la visita. Piuttosto, specialmente laddove a fronte di un quadro clinico più complesso si tema un giudizio più severo, è senz’altro il caso di consultarsi per tempo con il proprio medico e se del caso, di ascoltare il parere di un medico legale. In ogni caso è bene sapere che, avverso il diniego di rilascio/rinnovo della patente sono dati i rimedi del ricorso al TAR, al Presidente della Repubblica ed il più frequente della “autotutela”, vale a dire della richiesta di una nuova visita, facendo attenzione, in tal caso, a non far scadere i termini relativi agli altri due rimedi sopra indicati (rispettivamente di 60 e 120 giorni).

La cintura di sicurezza

È bene chiarire subito che, salvo casi di certificata, incompatibilità dell’uso delle cinture di sicurezza con la presenza della stomia, lo stomizzato, di regola, deve fare uso delle cinture. Infatti è ritenuto preferibile tutelare la sicurezza della persona, piuttosto che il suo comfort di viaggio. Non di meno, laddove sia oggettivamente impossibile allacciare le cinture, senza pregiudicare la funzionalità dei dispositivi di raccolta utilizzati dallo stomizzato, sarà indispensabile ottenere dal medico della ASL la relativa certificazione di esenzione, essendo priva di qualunque valore quella da altri rilasciata.

Attenzione, perché, fermi i rischi conseguenti al mancato uso delle cinture e al di là della sanzione pecuniaria cui si è esposti, in caso di incidente il relativo risarcimento sarà decurtato della percentuale di corresponsabilità conseguente all’ingiustificata omissione in argomento. Non ultimo, se non si usano le cinture, è bene disattivare l’airbag, la cui istantanea espansione, in difetto dell’allaccio delle cinture, è motivo di ulteriore pericolo.

Un caro saluto a tutti

Avv. Diego Palazzoli

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