L'Avvocato Diego Palazzoli risponde alle tue domande

Cari Amici,

il pagamento del ticket sanitario suscita spesso incertezze, proviamo quindi a riepilogarne, necessariamente in sintesi, i criteri più salienti.

Un primo requisito richiesto è quello del reddito, che il medico, nel prescrivere una visita specialistica e su richiesta dell’assistito verifica presso l’Agenzia delle Entrate, mediante la tessera sanitaria (Sistema Tessera Sanitaria), per attribuire quindi il rispettivo codice di esenzione che sarà riportato sulla ricetta.

Il reddito del nucleo familiare “fiscale” (vale a dire quello individuato dalla somma dei singoli redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, rilevabile dai Mod CUD, Unico, 730, 740 ecc.), deve essere inferiore al limite stabilito, espressamente, per legge.

Ove sussista tale condizione, che è di €.36.151,98= annui, sono esentati dal ticket i componenti di età inferiore ai 6 anni e quelli maggiori di 65, ovvero i disoccupati con familiari a carico o i titolari di pensione minima o sociale, questi peraltro con diversi, inferiori, limiti reddituali annuali.

E’ opportuno ricordare che al fine dell’esenzione è “disoccupato” non genericamente chi non abbia un lavoro, ma  chi abbia smesso di lavorare quale dipendente per licenziamento, dimissioni, fine rapporto e sia iscritto al Centro per l’impiego (già Ufficio di collocamento) e stia attendendo un nuovo lavoro ovvero sia in “mobilità”; sono dunque esclusi i liberi professionisti.

Al fine di individuare il nucleo familiare la convivenza (c.d. conviventi di fatto) nella stessa abitazione è irrilevante in quanto il nucleo è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato (anche se fiscalmente indipendente o non convivente) e dai familiari a carico. Al “coniuge” sono equiparate le persone dello stesso sesso unite civilmente.

Nei Livelli Essenziali di Assistenza (di seguito LEA) sono soggette a pagamento del ticket le visite specialistiche, gli esami diagnostici strumentali e di laboratorio, il pronto soccorso in codice bianco e le terapie termali.

Ad esenzione (del tutto indipendente dal reddito) sono poi soggetti gli invalidi civili, secondo la diversa percentuale di invalidità ad essi assegnata (es.: 100% Cod 3C1; 67/99% Cod 3C2), unitamente alla lunga lista degli appartenenti a categorie variamente protette.

Sono sempre esclusi dal pagamento gli esami e le prestazioni di assistenza specialistica inseriti in programmi regionali di prevenzione. Quanto ai farmaci sussiste la nota distinzione per fasce: A gratuita per tutti; A ma con specifica nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che riguardi il paziente; C a pagamento per tutti, anche cronici.

Alcune Regioni hanno previsto una partecipazione al costo del medicinale di fascia A, mentre per Abruzzo, Calabria Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise e Puglia e, dal 1 settembre 2020, dovrebbe decorrere l’abolizione del “super ticket” di €.10,00 stabilito per l’emissione di ogni ricetta che prescriva visite specialistiche di ambulatorio ed esami diagnostici.

Deve peraltro evidenziarsi che la legislazione regionale in materia sanitaria è diversificata sul territorio nazionale e quindi, in caso di dubbi è sempre possibile rivolgersi alle ASL di residenza.

E’ quindi utile ricordare che, laddove la normativa si presti ad interpretazione ambigua, può sempre richiedersi al Dirigente la ASL di riferimento di pronunciarsi sul caso specifico, eventualmente anche interpellandolo con istanza scritta e protocollata, come potrebbe essere, ad esempio, per il caso di esami prescritti da dietologo ad un paziente stomizzato con specifica necessità di tale accertamento.

Un caro saluto a tutti.

                                                                                     Avv. Diego Palazzoli

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