La Cassa integrazione guadagni al tempo del COVID-19

Cari Amici,

alla necessariamente primaria emergenza salute si va progressivamente sostituendo quella, tutt’altro che secondaria, economica. Com’è noto in questi frangenti entrano in gioco gli “ammortizzatori sociali” e tra questi vi è, in primis, la Cassa Integrazione Guadagni (Cig), cui molti nuclei familiari devono la sopravvivenza ed alla quale guardano con comprensibile attenzione. A situazioni speciali, di regola, corrispondono soluzioni ad hoc.

Ed è in quest’ottica che il Governo è intervenuto nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2020, ampliando la portata di quanto già originariamente stabilito nel Cura Italia di marzo u.s., stabilendo in pratica di aggiungere altre 4 settimane alle 14 di Cig già ultimamente decretate, portandole così ora ad un totale di 18. L’allungamento del termine è immediatamente fruibile e pertanto, ove il datore di lavoro destinatario della normativa, abbia già utilizzato le originarie 14 settimane, si potrà giungere al mese di settembre, senza interruzione del beneficio.

Non ci sarà alcun vuoto nella continuità dell’erogazione della Cig, rimanendo - allo stato - fermo il limite complessivo delle 18 settimane. La particolarità del momento ha poi generato non poche perplessità, specie laddove debbano integrarsi trattamenti di malattia con integrazioni del salario. L’INPS, con indicazione del 30 aprile 2020 n.1822, riprendendo quanto già esposto nella sua circolare n.195/2015, ha ribadito la posizione prioritaria della Cassa Integrazione Guadagni sulla posizione di malattia, quando questa si sa manifestata durante il periodo di erogazione della Cig, indipendentemente dal fatto che tale sostegno sia erogato in via ordinaria (CIGO), ovvero in Deroga (CIGS) e tale orientamento resta invariato per quanto verificatosi anche per l’attuale stato di emergenza COVID-19.

A miglior chiarimento si riporta, necessariamente in estratto, il punto 2.4.1 della Circolare INPS n.130 del 2017 “Indennità di malattia”: In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009). Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

1)  se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;

2)  se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973). Dunque, appare consolidato il principio per cui, se la malattia si manifesta in corso di erogazione della Cig (ordinaria o straordinaria), il lavoratore non è tenuto a darne immediata comunicazione, che però ovviamente andrà data a ridosso della scadenza del termine per il ritorno al lavoro.

Poiché non poche sono le “zone grigie” create dal susseguirsi dei vari provvedimenti adottati dal Governo, da più parti sono state sollecitate linee guida interpretative, non tanto e non solo per l’individuazione delle categorie salariate beneficiarie dei sostegni economici, ma soprattutto per la descrizione l’iter burocratico da percorrere da parte dei datori di lavoro. Infatti, per la Cig con causale COVID-19 il percorso della richiesta, nella sussistenza dei presupposti di base, dovrebbe essere quanto mai snello, attesa la assoluta pacificità del relativo stato di emergenza, senza necessità di alcun ulteriore riscontro e/o consultazione integrativa.

Un caro saluto a tutti.

Avvocato Diego Palazzoli

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